RICLASSAMENTO UNITA’ IMMOBILIARI
PER INTERVENUTE VARIAZIONI
(Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1 comma 336)
La Legge Finanziaria 311/2004
dispone che i Comuni, in presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati
in catasto, ovvero di sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i
classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedano ai
titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione
di atti di aggiornamento catastale come previsto dal Regio Decreto Legge
13/4/1939 n. 652 istitutivo del Nuovo Catasto Edilizio Urbano.
I cambiamenti possono riguardare
la destinazione d’uso (un box trasformato in miniappartamento, una soffitta
modificata a superattico, un rudere agricolo divenuto villino, un magazzino
convertito in negozio), o più frequentemente, le caratteristiche edilizie della
casa. Il mancato aggiornamento del catasto è una delle principali ragioni di
elusioni fiscale.
Per
esempio risultano ancora oggi di unità immobiliari classificate, nella categoria
A5 o A6 soprattutto nel centro storico; è provato però che da anni il
catasto non assegna più tale categoria per gli immobili siti in questo Comune
poiché la tipologia degli stessi ne esclude ogni possibilità abitativa (Agenz.
Territorio - circ. n.5 del 14 marzo 1992).
Analoga
considerazione per abitazioni popolari, classificate come A4 (ossia di
piccola e media dimensione, con modeste rifiniture, senza riscaldamento),
mentre generalmente queste case sono state ristrutturate nel tempo e
trasformate in abitazioni di pregio.
L'Amministrazione Comunale,
contestualmente alle operazioni di accertamento ICI attualmente in corso, ha
posto in essere una verifica straordinaria attraverso le seguenti procedure:
a) In caso di inadempienza, ne verrà
fatta comunicazione all’Ufficio dell’Agenzia del Territorio che provvederà
d’ufficio, addebitando le relative spese.
b) I contribuenti che avessero
omesso di adempiere all'obbligo della denuncia in catasto, sia per nuove
costruzioni che per trasformazioni, sono invitati a provvedervi rivolgendosi a
professionisti e Studi Tecnici di propria fiducia, che possano svolgere la
relativa pratica di adeguamento catastale.
E’ per questi motivi che il
Comune di Arcinazzo Romano ha adottato la delibera di Consiglio Comunale n. 12
del 21.04.2007 (art. 13 L 289 27.12.202), con la quale ha stabilito la
possibilità con una tassazione agevolata per ciò che attiene le annualità
arretrate e gli interessi dovuti, regolarizzando la propria posizione debitoria,
per gli anni 2002-2006, nei confronti del Comune.
Per avvalersi delle agevolazioni
previste dalla Delibera Consiliare n. 12 del 21.04.2007, i contribuenti
interessati devono presentare apposita istanza, utilizzando i moduli già
predisposti e disponibili presso l’Ufficio Tributi del Comune di ARCINAZZO
ROMANO entro il 30 SETTEMBRE 2007, mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo
o con spedizione tramite il servizio postale con raccomandata.
In ogni caso il Comune ha preso
accordi con gli studi tecnici locali, i quali si sono impegnati a favorire i
cittadini. Fermo restando la possibilità di ogni cittadino di rivolgersi al
proprio studio di fiducia, gli studi locali disponibili e che potranno fornire
ulteriori informazioni, sono:
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Studio Tecnico
– Geom. Mariano Alesi – Via A. Moro, 5 – Affile – tel. 0774 808410
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Studio
Tecnico – Geom. Orlando Peperoni – Viale Puccinelli, 6 – tel. 333 9540729
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Studio
Tecnico – Geom. Domenico Cesa – Via Roma – Arcinazzo R. - tel. 339-8991775
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Studio
Tecnico – Ing. Paolo Malagesi – Viale S. Giorgio, 67 – Arcinazzo R. – tel. 0774
808372
Pertanto tutti i
cittadini, soprattutto se possessori di immobili nel centro storico, sono
invitati a verificare al più presto la propria posizione.
Arcinazzo
Romano 10 agosto 2007 Il
Sindaco
Sandro Biferi